Art. 1) - E' costituita l'associazione culturale denominata
"CIRCOLO GIURIDICO
GAETANO ZILIO GRANDI E BIANCA GUALDO PRIORATO"
con sede in Vicenza, Piazza Gualdi n. 7.
L’associazione ha durata illimitata
Art. 2) - L'Associazione, che è apolitica e non ha finalità lucrative, ha lo scopo di promuovere la cultura giuridica e la formazione morale e sociale dei professionisti, con specifico riferimento alla classe forense, sviluppare la partecipazione attiva degli stessi alla vita delle istituzioni pubbliche e degli organismi rappresentativi, favorire la crescita della coscienza civile e il confronto democratico in campo culturale, politico e sociale e contribuire all'evoluzione della società italiana nello spirito della sua Costituzione.
In particolare l’associazione
- contribuirà con il potenziale e professionale e culturale dei propri associati allo studio e alla risoluzione di problematiche connesse alla professione di avvocato;
- promuoverà ogni iniziativa tendente a valorizzare e tutelare l'immagine dell'avvocato ed affermarla nei rapporti con il mondo esterno;
- promuoverà iniziative finalizzate ad allargare il campo delle conoscenze scientifiche degli iscritti, a mezzo di riunioni, incontri anche per singoli gruppi ed attraverso lo sviluppo di rapporti con associazioni professionali nonché realtà economico-sociali, stabilendo collegamenti e favorendo scambi culturali per promuovere aggiornamento e preparazione professionale
- curerà studi e proposte su problemi di interesse locale, regionale o nazionale attinenti l'avvocatura od il mondo del diritto, anche per il miglior inserimento degli operatori giuridici nella vita civile e sociale;
- promuoverà e manterrà contatti con Università ed istituti scientifici per il continuo perfezionamento delle conoscenze dei propri iscritti.
Art. 3) - Per conseguire i fini di cui all'articolo 2 l’Associazione realizza iniziative di varia natura quali:
programmi di studio e di ricerca, corsi di formazione, convegni, attività editoriali e di comunicazione sociale, viaggi di studio, borse di studio nonchè l'organizzazione di qualsiasi attività od iniziativa che giudicata utile per il conseguimento delle finalità sociali.
Art. 4) – Hanno diritto di essere soci gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. Hanno diritto di frequenza alle manifestazioni promosse dalla Associazione, i dottori commercialisti ed i ragionieri iscritti nei rispettivi Albi dei rispettivi Ordini e Collegi di Vicenza, nonchè i praticanti avvocati iscritti nel registro speciale tenuto dall'Ordine degli avvocati di Vicenza.
Art. 5) – La qualità di socio si perde:
- per dimissioni;
- per esclusione
- per morte.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio per incompatibilità delle sue attività e dei suoi comportamenti con l'appartenenza all'Associazione o comunque con l'etica professionale.
Contro tutte le decisioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso al Comitato dei garanti di cui al successivo art. 13.
Art. 6) - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei garanti;
Ogni carica è gratuita.
Art. 7) - L'Assemblea dell'Associazione, che sarà convocata dal Presidente del Circolo o dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, anche fuori della sede sociale, ordinariamente una volta all'anno, formula gli indirizzi generali dell'Associazione e ogni due anni elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo di nomina elettiva.
L'avviso di convocazione dell'assemblea, con l'indicazione di luogo, ora, ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione, dovrà essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo socio.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei partecipanti, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente statuto che esigono il voto favorevole di due terzi dei presenti all'Assemblea.
Art. 8) - Il Consiglio dell'Associazione è composto dal Presidente dell'Associazione, da due consiglieri scelti dall'assemblea, dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e da un consigliere di nomina del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza dallo stesso sostituibile in ogni momento. I consiglieri sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di VIcenza può delegare ad un altro consigliere dell'Ordine la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo.
Qualora nel corso del mandato non fossero disponibili uno o più consiglieri, di nomina elettiva il Consiglio del Circolo stesso procederà alla loro sostituzione nominando i primi non eletti delle ultime votazioni.
Il Presidente viene eletto dall'assemblea.
Art. 9) - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e determina, secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea, le linee programmatiche e i criteri di gestione dell'Associazione verificandone l'attuazione; adotta tutti i provvedimenti volti ad attuare i fini dell'Associazione; predispone ed approva il bilancio e il conto consuntivo dell’Associazione; elegge il Segretario - Tesoriere; assume tutte le decisioni non espressamente riservate all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei votanti presenti.
Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più consiglieri specifici incarichi.
Art. 10) - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, coordina l'attività del Consiglio e presiede l'Assemblea; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
Art. 11) - Allo scopo di attuare le finalità di cui all'articolo 2, il Consiglio potrà istituire Commissioni di studio o di lavoro formate da esperti scelti anche al di fuori dei soci.
Art. 12) - L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, oltre che da eventuali attività accessorie a quelle istituzionali.
L'anno finanziario decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Art. 13) - L'Assemblea elegge i tre componenti effettivi del Comitato dei Garanti. Ogni controversia tra i soci e tra soci e l'Associazione e tra organi dell'Associazione è deferita al Comitato dei Garanti che opera da giudice arbitro senza appello e con funzioni di amichevole compositore.
Art. 14) - Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni e all'eventuale regolamento interno approvato dall'assemblea. |